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Sez. 2, Sentenza n. 3908 del 30/03/2000 (Rv. 535218 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Parte vittoriosa - Ammissibilità - Condizioni - Soccombenza teorica - Insussistenza - Riproponibilità delle questioni, domande o eccezioni, neppure implicitamente respinte, nel giudizio di rinvio - Limiti.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535218-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale per Cassazione della parte vittoriosa in secondo grado per le questioni, domande o eccezioni, rilevanti per la decisione, da essa prospettate e non decise, neppure implicitamente, in quanto assorbite da quelle accolte, essendo in tal caso invece necessaria la soccombenza teorica, configurabile se, accolta la domanda sotto un profilo, gli altri siano stati esaminati e respinti. Nè tali questioni, domande, eccezioni, possono proporsi dalla parte vittoriosa con controricorso, non essendo applicabile l'art. 346 cod. proc. civ. in Cassazione, mentre sono riproponibili, in caso di accoglimento del ricorso principale, purché espressamente riproposte nel giudizio di appello e non travolte dalle questioni decise dalla sentenza di cassazione, nel giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)