Sez. 3, Sentenza n. 9047 del 28/08/1995 (Rv. 493744 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Attrezzature scolastiche - Disponibilità di fatto e giuridica del direttore didattico - Concorrente potere di fatto, limitato e controllato, del personale docente.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Con riguardo alle attrezzature scolastiche il direttore didattico ha veste di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ., mancando qualsiasi norma che demandi ad altri soggetti lo specifico potere di custodia delle stesse, e trattandosi dell'organo al quale è attribuita, in funzione degli ampi poteri gestionali ed operativi ad esso riconosciuti ed in collegamento con il potere giuridico di disporre dell'edificio scolastico, la disponibilità di fatto e giuridica dei materiali ed attrezzi scolastici, sovrapposta al potere di fatto, limitato e controllato, del personale docente sulle attrezzature stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)