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Sez. L, Sentenza n. 3135 del 01/04/1987 (Rv. 452227 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - FUNZIONI - INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO - RINVIO PREGIUDIZIALE DELLA CAUSA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA - OBBLIGATORIETÀ PER I GIUDICI NAZIONALI DI ULTIMA ISTANZA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E PREVIDENZIALE DEI NOTAI COADIUTORI.*
Stato
decisa il 1987-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452227-01

COMUNITÀ EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - FUNZIONI - INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO - RINVIO PREGIUDIZIALE DELLA CAUSA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA - OBBLIGATORIETÀ PER I GIUDICI NAZIONALI DI ULTIMA ISTANZA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E PREVIDENZIALE DEI NOTAI COADIUTORI.*

Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del trattato istitutivo della comunità economica europea, volto ad ottenere l'interpretazione di norme comunitarie, rinvio che è obbligatorio per i giudici nazionali di ultima istanza ed è facoltativo per gli altri, postula in ogni caso che la questione interpretativa controversa riguardi norme comunitarie e che essa abbia Rilevanza al fine di definire il giudizio a quo, pendente innanzi al giudice nazionale. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che non sussistevano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle norme interne in tema di trattamento, retributivo e previdenziale, dei notai coadiutori sia perché precedenti alla entrata in vigore del trattato CEE, sia perché inidonee ad introdurre nuove retribuzioni alla libera circolazione dei servizi, che il trattato vieta agli stati membri). (V 1290/82, mass n 419165).*

Riferimenti normativi: Legge Straniera min. CEE 25/03/1957 num. 177 art. 62, Legge Straniera min. CEE 25/03/1957 num. 177 art. 177, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)