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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017 (Rv. 642749 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Esecuzione esattoriale – Contestazione della legittimità dell’azione esecutiva – Per ragioni ascrivibili all’ente creditore – Conseguenze sul regime delle spese processuali – Individuazione.
Stato
decisa il 2017-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642749-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

In tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l’illegittimità dell’azione esecutiva per ragioni ascrivibili all’ente creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione né, in sé considerata, di compensazione delle stesse; peraltro, restano ferme la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente creditore di essere manlevato dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonché la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l’agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l’ente creditore interessato o impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)