Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011 (Rv. 620161 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Cartella esattoriale per riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria - Opposizione - Legittimazione passiva - Esattore ed ente titolare del potere sanzionatorio - Configurabilità - Annullamento della cartella - Condanna di entrambi alle spese processuali - Legittimità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, qualora sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento, contestando comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio - nella specie il Comune - che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., senza che vi sia necessità di specifica motivazione al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 24/12/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)