Sez. 3, Sentenza n. 39880 del 21/09/2007 Ud. (dep. 29/10/2007) Rv. 238001 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Urine animali - Operazioni di recupero - Comunicazione di inizio attività - Mancanza - Persistenza della qualità di rifiuti liquidi non pericolosi - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di disciplina dei rifiuti, le deiezioni animali (nella specie, urine) perdono la loro natura di rifiuti non pericolosi solo successivamente alla comunicazione alla Provincia dell'inizio delle attività inerenti il loro recupero ed a condizione che siano utilizzate nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche previste, conseguendone in difetto la violazione dell'art. 51, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)