Sez. 3, Sentenza n. 9104 del 15/01/2008 Ud. (dep. 28/02/2008) Rv. 238997 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento - Disciplina dei rifiuti - Applicabilità - Esclusione - Condizioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, al fine di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (nella specie, deiezioni di conigli), occorre che tale utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni indicate dal D.M. 7 aprile 2006 (recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 D.Lgs. n. 152 del 1999").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, DM Agricoltura e Foreste 07/04/2006, DM Agricoltura e Foreste 07/04/2006 art. 7, DM Agricoltura e Foreste 07/04/2006 art. 25, DM Agricoltura e Foreste 07/04/2006 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)