Sez. 3 - , Ordinanza n. 150 del 04/01/2023 (Rv. 666945 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Espropriazione di un bene comune per crediti personali di uno solo dei coniugi - Conseguenze - Diritto dell’altro coniuge di ottenere la separazione di quote o parti del bene staggito - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE
Per il debito di uno dei coniugi legittimamente è sottoposto ad esecuzione, nella sua interezza, il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, non potendosi, pertanto, riconoscere a quest'ultimo il diritto di caducare gli atti della procedura né di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote.
Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 599
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)