Sez. 3, Sentenza n. 11481 del 01/05/2025 (Rv. 674700-01)
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Espropriazione forzata di un bene in comunione legale - Notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore - Natura - Atto strutturato come un pignoramento - Conseguenze. FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI
In tema di espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.
Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 498, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)