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Sez. U, Sentenza n. 153 del 13/01/1978 (Rv. 389449 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - IMPOSIZIONE ANCHE NELL'IPOTESI DI DISPENSA CANONICA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389449-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - IMPOSIZIONE ANCHE NELL'IPOTESI DI DISPENSA CANONICA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'assegno di divorzio previsto dall'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970, n 898, configurando espressione di un principio generale relativo a tutte le ipotesi di scioglimento del vincolo coniugale, diverso dalla morte, puo essere imposto dal giudice anche nel caso di dispensa canonica da matrimonio rato e non consumato, ove resa esecutiva nell'ordinamento statuale dalla competente Corte di appello. In tale caso, le 'ragioni della decisioné, quale criterio concorrente fissato dalla citata norma per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno medesimo, possono essere vagliate con riferimento alle ragioni della pronuncia dell'autorita ecclesiastica. (Conf 819/76, mass n 379473).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)