Sez. 1, Sentenza n. 819 del 10/03/1976 (Rv. 379473 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - DISPENSA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'ALTRO CONIUGE UN ASSEGNO PERIODICO - SUSSISTENZA - ART 3 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO GENERALE RELATIVO A TUTTI I CASI DI SCIOGLIMENTO DIVERSI DALLA MORTE - APPLICAZIONE - MISURA DELLO ASSEGNO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLE RAGIONI DELLA DISPENSA - LICEITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - DISPENSA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'ALTRO CONIUGE UN ASSEGNO PERIODICO - SUSSISTENZA - ART 3 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO GENERALE RELATIVO A TUTTI I CASI DI SCIOGLIMENTO DIVERSI DALLA MORTE - APPLICAZIONE - MISURA DELLO ASSEGNO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLE RAGIONI DELLA DISPENSA - LICEITA.*
Il potere del tribunale di sancire l'Obbligo per uno dei coniugi divorziati di corrispondere all'altro un assegno periodico, non e tassativamente ed esclusivamente collegato alle cause di scioglimento di matrimonio previste dall'art 3 della legge n 898 del 1970, ma e espressione di un principio generale relativo a tutti i casi di scioglimento diversi dalla morte, onde il detto Obbligo puo essere sancito anche quando il matrimonio concordatario sia stato sciolto per dispensa pontificia super rato et non consummato, senza dover interpretare l'art 5 della citata legge in via analogica. E la misura dell'assegno ben potra essere determinata con riferimento alle 'ragioni della decisioné dell'autorita ecclesiastica.*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)