Sez. 3 - , Sentenza n. 32804 del 27/11/2023 (Rv. 669508 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Struttura del pignoramento - Fattispecie a formazione progressiva - Notifica al debitore - Inesistenza - Conseguenze - Vizio del pignoramento - Opposizione agli atti esecutivi - Sanatoria - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.), sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore.
Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)