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Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023 (Rv. 667586 - 02)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - EFFICACIA | Inizio dell'espropriazione presso terzi - Struttura complessa del pignoramento - Iscrizione a ruolo dell'atto - Rilevanza ai fini del termine ex art. 481 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze dell'omessa iscrizione - Mancato perfezionamento del pignoramento - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667586-02

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - EFFICACIA

Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento; ne consegue che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta "ante tempus", non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione forzata ai fini dell'art. 481 c.p.c..

Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)