diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1738 del 24/03/1979 (Rv. 398095 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL GIURANTE DI IGNORANZA O DI NON RICORDO DEI FATTI - EFFETTI - GIURAMENTO DE VERITATE E GIURAMENTO DE SCIENTIA - DIVERSITA DI DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1979-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398095-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL GIURANTE DI IGNORANZA O DI NON RICORDO DEI FATTI - EFFETTI - GIURAMENTO DE VERITATE E GIURAMENTO DE SCIENTIA - DIVERSITA DI DISCIPLINA.*

La dichiarazione del giurante di ignorare o di non ricordare i fatti, mentre nell'ipotesi di giuramento de veritate, il quale riguarda un fatto proprio della parte, equivale a rifiuto di giurare e determina, conseguentemente, la soccombenza della parte stessa rispetto alla domanda o al punto formante oggetto del giuramento, nella diversa ipotesi di giuramento de scientia o de notitia, il quale verte sulla conoscenza che si abbia di un fatto altrui, di luogo, invece, a giuramento in senso favorevole al giurante. (Conf 2950/76, mass n 381710; (Conf 3621/69, mass n 343835).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)