Sez. 2, Sentenza n. 2950 del 23/07/1976 (Rv. 381710 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCATA - GIURAMENTO DE VERITATE - IGNORANZA O DIMENTICANZA DEL FATTO - RIFIUTO DI GIURARE - EQUIVALENZA.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCATA - GIURAMENTO DE VERITATE - IGNORANZA O DIMENTICANZA DEL FATTO - RIFIUTO DI GIURARE - EQUIVALENZA.*
Nel giuramento de veritate, avente, cioe, per oggetto un fatto proprio della parte, la dichiarazione di non poter giurare, perche non si ricordano o si ignorano i fatti capitolati, equivale a rifiuto, con la conseguenza di far soccombere la parte nei confronti della domanda, o almeno del punto che ha formato oggetto del giuramento. (Conf 3051/73, mass n 366780).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)