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Sez. 3, Sentenza n. 2280 del 24/02/1993 (Rv. 481084 - 01)

Prova civile - Produzione di documenti | Onere di attivazione dell'appellante - Sussistenza - Fascicolo dell'appellato contenente documenti favorevoli all'appellante e da questi non prodotti in copia - Mancata restituzione del fascicolo dell'appellato - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481084-01

Prova civile - Produzione di documenti

È onere dell'appellante produrre, o ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti (art. 76 disp. att. cod. proc. civ.), perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte quando questo conteneva documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello, tenuto a decidere, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., sulla base del materiale probatorio sottoposto al suo esame, non ha, quindi, la possibilità di esaminare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)