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Sez. 3, Sentenza n. 2482 del 06/03/1998 (Rv. 513403 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Onere di attivazione dell'appellante - Sussistenza - Fascicolo dell'appellato contenente documenti favorevoli all'appellante e da questi non prodotti in copia - Mancata restituzione del fascicolo dell'appellato - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513403-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI

È onere dell'appellante produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 delle disp. att. al cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce la le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello, tenuto a decidere ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ. sulla base del materiale probatorio sottoposto al suo esame, non ha quindi la possibilità di esaminare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)