Sez. U, Sentenza n. 330 del 13/01/2003 (Rv. 559643 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici della medicina generale - Copertura delle zone carenti - Preferenza a favore dei medici già convenzionati (art. 6 d.P.R. n. 314 del 1990) - Diritto soggettivo al trasferimento - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione ordinaria per le relative controversie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
La disciplina dettata per la copertura delle zone carenti dall'art. 6 dell'accordo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici della medicina generale, reso esecutivo con il d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314 ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, privilegia il trasferimento dei medici della medicina generale già convenzionati (e quindi iscritti in uno dei relativi elenchi istituiti nell'ambito regionale) - i quali vanno interpellati prioritariamente in base all'anzianità di iscrizione -, rispetto all'assunzione di medici non convenzionati, di modo che a detti medici già convenzionati viene riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo al trasferimento (posizione giuridica collegata al rapporto privatistico di opera professionale che già li lega all'amministrazione sanitaria), non degradabile dai provvedimenti adottati in materia dalla pubblica amministrazione. Ne consegue che, rispetto all'azione in giudizio con cui il medico già iscritto contesti provvedimenti ritenuti lesivi del suo diritto al trasferimento e chieda l'accertamento del suo diritto ad essere nominato nella sede carente, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: DPR 28/09/1990 num. 314 art. 6, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)