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Sez. U - , Sentenza n. 32559 del 23/11/2023 (Rv. 669401 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Processo amministrativo - Enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi - Inammissibilità dell'intervento - Rifiuto di giurisdizione - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie. GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO - In genere. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669401-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

È ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell'Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei ccdd. "balneari", aveva dichiarato inammissibile l'intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un'ipotesi di rifiuto di giurisdizione).

Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 27, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 28, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 50, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)