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Sez. L, Sentenza n. 634 del 22/01/1997 (Rv. 501941 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordi collettivi nazionali ex art. 48 della legge 833 del 1978 - Indennità di rischio radiologico prevista dal d.P.R 16 maggio 1980 - Successivo accordo reso esecutivo con d.P.R. n. 120 del 1988 in tema di convenzionamento esterno per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio - Carattere onnicomprensivo delle nuove tariffe - Effetti sull'indennità di rischio - Riconoscimento di tale indennità solo a titolo transitorio fino al 31 dicembre 1984.
Stato
decisa il 1997-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501941-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio reso esecutivo con d.P.R. 23 marzo 1988 n. 120 (le cui disposizioni possono direttamente essere interpretate dalla Corte di Cassazione, in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi) contiene all'art. 2 una inequivoca norma transitoria, confermativa sino al 31 gennaio 1984 delle tariffe in vigore alla data del 1 luglio 1980 in base al precedente d.P.R. 16 maggio 1980, per l'esecuzione di prestazioni specialistiche erogate da privati in regime di convenzione esterna (scaduto il 31 dicembre 1980), e dispone inoltre che per il periodo dal 1 gennaio 1985 sino alla data di scadenza dell'accordo stesso le tariffe per le anzidette prestazioni sono quelle, di carattere onnicomprensivo, introdotte dallo stesso articolo 2. Ne consegue che l'indennità di rischio radiologico in favore del sanitario convenzionato, prevista, in percentuale sul compenso base, dall'accordo di cui al menzionato d.P.R. del 1980, può essere riconosciuta in via transitoria solo fino al 31 gennaio 1984, restando escluso in particolare che essa spetti sino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo del 1988, non rilevando il silenzio di quest'ultimo circa la anzidetta specifica indennità, né la circostanza che esso stabilisca l'improduttività di ulteriori conseguenze dell'accordo del 1980 solo a decorrere dalla data della propria sottoscrizione, dal momento che l'effetto abrogativo della ripetuta indennità derivante (tanto per il futuro quanto per il passato) dal carattere onnicomprensivo delle nuove tariffe, non è impedito, per il passato, da alcuna norma transitoria che tale indennità faccia salva successivamente alla data del 31 dicembre 1984, e tenuto anche conto del principio generale dell'ordinamento giuridico, evincibile dall'art. 13 della legge 23 marzo 1983, n. 93, (recante assetto della disciplina del pubblico impiego) secondo cui la disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove norme, ma queste trovano applicazione sin dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 23/03/1988 num. 120, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)