Sez. L, Sentenza n. 6371 del 13/07/1996 (Rv. 498550 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordi collettivi nazionali ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - Fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Decreto presidenziale conclusivo del procedimento di produzione normativa - Natura di atto di normazione secondaria - Conseguenze - Applicabilità della disciplina in tema di abrogazione di leggi - D.P.R. n. 120 del 1988, in tema di convenzionamento esterno per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio - Relazione con il d.P.R. 16 maggio 1980 regolante la stessa materia - Effetto abrogativo.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di successione degli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, sull'intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), tra governo, regioni, associazione nazionale dei comuni italiani e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria, - accordi che non costituiscono fonte diretta di disciplina del rapporto considerato, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa che si conclude con l'emanazione di un d.P.R. avente per contenuto un atto di normazione secondaria - devono applicarsi le norme fissate dall'art. 15 disp. prel. cod. civ. che disciplina l'istituto dell'abrogazione nella successione delle leggi; ne consegue che, in base alla suddetta disciplina, deve ritenersi che il d.P.R. 23 marzo 1988 n. 120, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale in materia di convenzionamento esterno per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, abbia interamente abrogato il precedente d.P.R. 16 maggio 1980 - e quindi anche la normativa sull'indennità di rischio ivi prevista dall'art. 10 - avendo regolato in maniera del tutto nuova e completa il trattamento economico dei professionisti in regime di convenzionamento esterno.
Riferimenti normativi: DPR 23/03/1988 num. 120, DPR 16/05/1980 art. 10, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)