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Sez. 2, Sentenza n. 4001 del 05/12/1974 (Rv. 372591 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - COMPROPRIETA INDIVISA - DIVISIONE GIUDIZIALE - USUCAPIONE DELLA QUOTA SPETTANTE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - CARATTERE RICONVENZIONALE.*
Stato
decisa il 1974-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372591-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - COMPROPRIETA INDIVISA - DIVISIONE GIUDIZIALE - USUCAPIONE DELLA QUOTA SPETTANTE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - CARATTERE RICONVENZIONALE.*

Quando in un giudizio di divisione di beni immobili il convenuto si limiti a contestare la pretesa dell'attore (diretta ad ottenere detta divisione sul presupposto di una situazione giuridica caratterizzata dalla comunione dei beni stessi) deducendo di avere usucapito la quota a lui spettante, si e in presenza di una eccezione riconvenzionale, in quanto al diritto fatto valere dall'attore il convenuto oppone un evento estintivo del diritto stesso per effetto della possessio ad usucapionem, e cio al fine di ottenere il rigetto della domanda e non il riconoscimento del proprio diritto di proprieta sui beni costituenti la quota. (V 2136'71, mass n 352881).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1116, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)