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Sez. L, Sentenza n. 26990 del 07/12/2005 (Rv. 586050 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omessa ammissione di prova testimoniale - Trascrizione nel ricorso dei capitoli non ammessi - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586050-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il principio secondo cui il ricorso per cassazione, nel caso in cui si censuri con esso l'omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, deve contenere a pena di inammissibilità, in ossequio al principio di autosufficienza, l'indicazione del capitolato di prova, non è applicabile allorché il vizio dedotto dal ricorrente afferisca, non ad un difetto di motivazione in cui il giudice di merito sarebbe incorso nel vagliare il contenuto di uno specifico capitolato di prova testimoniale per decidere sull'inammissibilità o sull'irrilevanza di esso, ma ad un errore di diritto che il medesimo giudice avrebbe commesso escludendo la possibilità per la parte di avvalersi del mezzo della prova testimoniale in relazione al "thema decidendum". In tal caso, per giudicare dell'esistenza di un vizio siffatto, non si richiede che la Corte di cassazione sia resa edotta del modo in cui la prova è formulata attraverso la lettura del ricorso, in quanto l'asserito errore aveva già impedito, in sede di merito, qualsiasi esame del concreto contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte interessata, per cui il vizio di legittimità non si ricollega in alcun modo alla specifica modalità di articolazione dei capitoli di prova, ma si colloca invece su di un piano logico preliminare alla relativa valutazione di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)