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Sez. 1, Sentenza n. 5539 del 19/03/2004 (Rv. 571312 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omessa ammissione di prova testimoniale - Trascrizione nel ricorso dei capitoli non ammessi - Necessità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571312-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il principio secondo cui il ricorso per cassazione, nel caso in cui si censuri con esso l'omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, deve contenere a pena di inammissibilità, in ossequio al principio di autosufficienza, l'indicazione del capitolato di prova, non è applicabile allorché il vizio dedotto dal ricorrente afferisca, non ad un difetto di motivazione in cui il giudice di merito sarebbe incorso nel vagliare il contenuto di uno specifico capitolato di prova testimoniale per decidere sull'inammissibilità o sull'irrilevanza di esso, ma ad un errore di diritto che il medesimo giudice avrebbe commesso escludendo la possibilità per la parte di avvalersi del mezzo della prova testimoniale in relazione al "thema decidendum": in tal caso, per giudicare dell'esistenza di un vizio siffatto, non si richiede che la Corte di cassazione sia resa edotta del modo in cui la prova è formulata attraverso la lettura del ricorso. (Nella specie, il giudice del merito aveva escluso la possibilità di provare per testi una pattuizione intesa a celare una parte del corrispettivo indicato nel contratto, concluso per iscritto; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso, concernente la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti nel giudizio di merito, eccezione sollevata sul rilievo che nella specie tali capitoli non erano stati riportati compiutamente nel ricorso medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)