Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12841 del 06/06/2014 (Rv. 631752 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ | Dichiarazione di fallimento - Inesistenza della notificazione dell'istanza introduttiva - Nullità della sentenza di fallimento - Responsabilità del creditore istante - Danni risarcibili - Azione ex art. 96 cod. proc. civ. e 21 legge fall. - Esclusione - Azione ex art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ
Quando è pronunciata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per inesistenza della notifica dell'istanza introduttiva (perché avvenuta, nella specie, nei confronti di soggetto diverso dal legittimo contraddittore), il soggetto dichiarato irritualmente fallito, rimasto estraneo alla procedura concorsuale, può proporre l'ordinaria azione di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., restandogli invece preclusa l'azione di responsabilità aggravata ai sensi degli artt. 96 cod. proc. civ. e 21 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (nel testo "ratione temporis" applicabile), per la quale era funzionalmente competente il giudice del fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)