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Sez. 1, Sentenza n. 28226 del 26/11/2008 (Rv. 605811 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Revoca della dichiarazione di fallimento - Responsabilità dell'istante - Assoggettabilità alla disciplina ex art. 96 cod. proc. civ. - Sussistenza - Concorso con azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605811-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

In tema di revoca della dichiarazione di fallimento pronunciata in difetto delle condizioni di legge, la relativa responsabilità del creditore istante trova la propria disciplina specifica nell'art. 21, comma terzo, della legge fall. (vigente all'epoca dei fatti) e costituisce comunque applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ., che regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ. e senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità; in caso di istanza di fallimento proposta dal difensore munito di procura rilasciata per un processo diverso - nella specie per il solo esercizio dell'azione monitoria - la sua attività processuale non si riflette sulla parte e resta riferibile, in coerenza con l'art. 1711 cod. civ., esclusivamente alla sua responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1711, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)