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Sez. L, Sentenza n. 4691 del 23/03/2012 (Rv. 622164 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI | Personale dipendente - Privatizzazione del rapporto - Trattamento pensionistico - Rinvio alla normativa applicabile ai dipendenti statali - Portata - Assegni accessori al trattamento di quiescenza - Inclusione.
Stato
decisa il 2012-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622164-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI

A seguito della progressiva privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco di Napoli, il rinvio alla normativa sulle pensioni per gli statali, operato dall'art. 11 dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, funziona come limite negativo, nel senso che il trattamento pensionistico dei dipendenti del detto istituto non può essere inferiore a quello previsto dalla disciplina applicabile al personale statale con riferimento non solo alla pensione, ma anche agli assegni accessori al trattamento di quiescenza. Ne consegue l'inclusione della c.d. "indennità estero", di cui sia stata accertata la natura contributiva, tra le voci del trattamento di quiescenza.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1895 num. 486 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)