Sez. L, Sentenza n. 8386 del 12/06/2002 (Rv. 555004 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI | Personale dipendente - Privatizzazione del rapporto - Trattamento pensionistico - Rinvio alla normativa applicabile ai dipendenti statali - Portata - Assegni accessori al trattamento di quiescenza - Inclusione.
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A seguito della progressiva privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco di Napoli, il rinvio alla normativa sulle pensioni per gli statali, operato dall'art. 11 dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, funziona come limite negativo, nel senso che il trattamento pensionistico dei dipendenti del detto istituto non può essere inferiore a quello previsto dalla disciplina applicabile agli statali, con riferimento non solo alla pensione ma anche agli assegni accessori al trattamento di quiescenza.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 39 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 324 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)