diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5251 del 11/09/1980 (Rv. 409084 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - TERMINI E FORME.*
Stato
decisa il 1980-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409084-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - TERMINI E FORME.*

Ai fini della rituale proposizione dell'appello incidentale nelle controversie di lavoro, la notificazione della memoria di Costituzione all'appellante principale puo seguire alla Costituzione dello appellato, purche la notificazione stessa sia effettuata nel termine perentorio di cui al quarto comma dell'art 436 cod proc civ e, purche, in questo caso, l'appellante incidentale provveda al deposito di copia notificata dell'atto, indispensabile ai fini della verifica d'ufficio circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilita della impugnazione incidentale. E, pertanto, inammissibile l'appello incidentale, anche se notificato tempestivamente all'appellante principale, ove l'appellante incidentale non abbia provveduto al deposito della memoria di Costituzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)