Sez. L, Sentenza n. 668 del 23/01/1987 (Rv. 450376 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DELLA CONTESTAZIONE - LIMITI - QUALIFICAZIONI GIUDIZIALI DEL LICENZIAMENTO COME PER GIUSTA CAUSA BENCHÉ INTIMATO DAL DATORE DI LAVORO PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DELLA CONTESTAZIONE - LIMITI - QUALIFICAZIONI GIUDIZIALI DEL LICENZIAMENTO COME PER GIUSTA CAUSA BENCHÉ INTIMATO DAL DATORE DI LAVORO PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA - LEGITTIMITÀ.*
In tema di risoluzione del rapporto di lavoro il principio della immutabilità della contestazione riguarda le circostanze di fatto su cui è fondato il licenziamento e non già la qualificazione dell'infrazione addebitata al lavoratore. Pertanto tale principio non risulta violato allorché il giudice abbia ritenuto la legittimità del licenziamento ritenendo che i fatti contestati dal datore di lavoro al dipendente integrassero l'ipotesi della giusta causa, benché gli stessi fatti fossero stati addotti dal datore di lavoro nell'atto di recesso per motivare l'asserito mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore medesimo. (V 1833/81, mass n 412522).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)