Sez. L, Sentenza n. 412 del 24/01/1990 (Rv. 464962 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - INADEMPIMENTO E RECESSO - PER GIUSTA CAUSA - IMMUTABILITÀ DI QUEST'ULTIMA E DISCIPLINA EX ART. 7, ULTIMO COMMA, STATUTO LAVORATORI - PORTATA - VALUTAZIONE DI PREGRESSI COMPORTAMENTI NON CONFIGURANTI AUTONOME E CONCORRENTI RAGIONI DI RECESSO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - INADEMPIMENTO E RECESSO - PER GIUSTA CAUSA - IMMUTABILITÀ DI QUEST'ULTIMA E DISCIPLINA EX ART. 7, ULTIMO COMMA, STATUTO LAVORATORI - PORTATA - VALUTAZIONE DI PREGRESSI COMPORTAMENTI NON CONFIGURANTI AUTONOME E CONCORRENTI RAGIONI DI RECESSO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
In tema di licenziamento individuale l'immutabilità della giusta causa contestata e la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori - sull'impossibilità di tener conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione - non precludono la valutazione di pregressi comportamenti del lavoratore i quali non configurino autonome o concorrenti ragioni di recesso, ma rappresentino soltanto circostanze meramente confermative - sotto il profilo psicologico e con riguardo alla personalità del lavoratore - della gravità dell'addebito contestato e dell'adeguatezza del provvedimento sanzionatorio. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento di un dipendente che, dopo il periodo di ferie, aveva ingiustificatamente ritardato di riprendere il servizio per sei giorni, tenendo conto, nella valutazione della gravità del fatto, dei precedenti disciplinari del lavoratore medesimo). (V 668/87, mass n 450376; (V 898/87, mass n 457275).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)