Sez. 1, Sentenza n. 7916 del 18/05/2012 (Rv. 622552 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Modalità ex art.87 disp. att. cod. proc. civ. - Riferimento ai documenti offerti dopo la costituzione in giudizio - Inserimento degli altri nel fascicolo depositato all'atto della costituzione - Sufficienza.
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI
Al fine della produzione di documenti, in primo grado od in appello, le modalità previste dall'art. 87 disp. att. cod. proc. civ. (produzione in udienza ovvero deposito in cancelleria con comunicazione alle altre parti) riguardano i documenti offerti dopo la costituzione in giudizio, mentre, per quelli offerti all'atto della costituzione stessa, è sufficiente l'inserimento nel fascicolo depositato in tale sede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)