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Sez. U, Sentenza n. 3166 del 06/10/1975 (Rv. 377269 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - AZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA DELL'ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - AVVENUTO ESPLETAMENTO DELL'ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377269-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - AZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA DELL'ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - AVVENUTO ESPLETAMENTO DELL'ESECUZIONE.*

L'Azione di mero accertamento dell'irregolarita dell'esecuzione esattoriale e degli Atti esecutivi e esperibile solo dopo il compimento dell'esecuzione, perche prima di tale momento il contribuente non puo considerarsi titolare di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo, da far valere con ricorso all'intendente di finanza, il cui provvedimento ha natura oggettivamente e soggettivamente amministrativa; ne consegue che, se l'esecuzione non e stata ancora portata a compimento, non sussiste la condizione indeclinabile richiesta per l'Esercizio non soltanto dell'Azione di risarcimento, ma anche dell'Azione di mero accertamento, e la domanda deve essere dichiarata improponibile. Ne vale distinguere, in proposito, tra i diversi tipi di Azione, poiche la domanda proposta durante la procedura esecutiva esattoriale e rivolta a far dichiarare l'illegittimita dell'esecuzione costituisce, qualunque ne sia la finalita, un'opposizione all'esecuzione o agli Atti esecutivi, perche ripercuote i propri effetti sul concreto Esercizio dell'Azione esecutiva. (V 1558/72, mass n 358264; 1629/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 208 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)