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Sez. U, Sentenza n. 1558 del 22/05/1972 (Rv. 358264 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - IN GENERE - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE ALL'AGO PER LA DECLARATORIA DELL'ILLEGITTIMITA DELL'ESECUZIONE - NATURA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358264-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - IN GENERE - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE ALL'AGO PER LA DECLARATORIA DELL'ILLEGITTIMITA DELL'ESECUZIONE - NATURA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA - IMPROPONIBILITA.*

La domanda proposta dal contribuente durante la procedura esecutiva esattoriale e rivolta a far dichiarare l'illegittimita dell'esecuzione, sia pur in funzione della condanna dell'esattoria al risarcimento dei danni, costituisce un'opposizione all'esecuzione o agli Atti esecutivi, ripercuotendo direttamente i propri effetti sull'Azione esecutiva. Pertanto la suddetta domanda e improponibile ai sensi degli artt 208 e 209 del tu 29 gennaio 1958, n 645, sulle imposte indirette, che, vietando al soggetto, indicato nei ruoli di riscossione come debitore tributario, di proporre opposizione ai sensi degli artt 615 e 617 cod proc civ dinanzi all' autorita giudiziaria, dispongono un difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale e consentito di agire soltanto dopo il compimento della esecuzione ed ai soli fini del risarcimento del danno. (Conf 2883'69, mass n 342707; 1629'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 209 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 208 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)