diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1029 del 02/02/1991 (Rv. 470764 - 01)

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito dei fabbricati (imposta fabbricati) - Esenzioni - Nuove costruzioni | Difformità dalla licenza - Revoca dei benefici fiscali - Prova dell'infrazione - Elementi rilevanti.
Stato
decisa il 1991-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470764-01

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito dei fabbricati (imposta fabbricati) - Esenzioni - Nuove costruzioni

In tema di revoca, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765, dei benefici fiscali accordati dalla legge 2 luglio 1949 n. 408 (cosiddetta legge Tupini), in quanto le opere eseguite risultino difformi rispetto alla licenza edilizia, il giudice tributario, quale giudice del rapporto fiscale, ben può fondare il proprio convincimento su elementi, anche acquisiti d'ufficio, diversi rispetto a quelli contenuti nella segnalazione (dell'infrazione edilizia) effettuata dal comune all'amministrazione finanziaria, atteso che la perdita dei benefici è ricollegabile dal primo comma del citato art. 15 alla sussistenza dell'illecito e che la comunicazione del comune, se costituisce valido punto di riferimento per la motivazione dell'atto di revoca, non esaurisce le fonti di cognizione cui può attingere il giudice tributario.

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)