Sez. 5, Sentenza n. 10605 del 04/07/2003 (Rv. 564822 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Decadenza dal beneficio - Recupero dell'imposta da parte dell'Amministrazione - Interessi - Esigibilità del credito - Definitività dell'accertamento del tributo - Necessità - Prescrizione - Decorrenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
In materia di decadenza dai benefici fiscali accordati dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 (cosiddetta legge Tupini), il credito inerente agli interessi non è esigibile fino a che non sia divenuto definitivo l'accertamento del tributo cui accedono (nella specie: la definizione della questione inerente il diritto ai benefici, possibile solo a seguito dello spirare del termine ultimo per goderne, definitivamente fissato al 31 dicembre 1985, dalla legge n. 47 del 1982, in relazione al termine triennale di prescrizione del diritto dell'Amministrazione finanziaria dello stato a recuperare l'imposta, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 1150 del 1967), con la conseguenza che solo a partire da detto momento inizia a decorrere il relativo termine quinquennale di prescrizione (artt. 2935 e 2948, primo comma, n. 4, cod. civ.).
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Decreto Legge 12/11/1967 num. 1150 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 790, Legge 23/02/1982 num. 47, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)