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Sez. 1, Sentenza n. 2341 del 26/02/1992 (Rv. 475942 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Disciplina transitoria - In genere | Espropriazione di un suolo a favore di un ente ospedaliero prima della riforma sanitaria - Giudizio d'opposizione alla stima dell'indennità - Legittimazione passiva del comune territorialmente competente - Sussistenza - Della USL - Esclusione - Deroga nell'ambito della Regione Puglia ex art. 87 legge regionale 16 gennaio 1981 n. 8 - Insussistenza.
Stato
decisa il 1992-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475942-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Disciplina transitoria - In genere

Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione di un suolo espropriato a favore di un ente ospedaliero prima della riforma sanitaria, la legittimazione passiva spetta al comune territorialmente competente, e non alla USL, atteso che l'art. 66, commi secondo e quarto, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 individua il comune come successore riguardo ai rapporti obbligatori dei soppressi enti ospedalieri, mentre assegna alla USL la titolarità dei soli rapporti derivanti dalla "gestione" del servizio sanitario. Tale principio non trova deroga nell'ambito della regione Puglia, considerato che l'art. 87 della legge regionale 16 gennaio 1981 n. 8, ove "trasferisce" alle USL i rapporti giuridici pregressi, relativi all'attività di assistenza sanitaria, va interpretato nel senso che le USL sono designate come mere affidatarie della gestione dei rapporti stessi, in nome e per conto del comune.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 16/01/1981 num. 8 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)