Sez. 2, Ordinanza n. 564 del 17/03/1972 Cc. (dep. 29/09/1972) Rv. 121924 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - SOSPENSIONE - RINVIO A NUOVO RUOLO - DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - LEGITTIMITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - MUTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE DEI GIUDICI COMPONENTI IL COLLEGIO - NON E CONSENTITO.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - SOSPENSIONE - RINVIO A NUOVO RUOLO - DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - LEGITTIMITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - MUTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE DEI GIUDICI COMPONENTI IL COLLEGIO - NON E CONSENTITO.*
Nessuna disposizione processuale stabilisce che il collegio giudicante, una volta formato e costituito, debba definire il procedimento nella primitiva composizione qualora il dibattimento sia rinviato a nuovo ruolo; rinvio che non va confuso con la sospensione del giudizio a termini dell'art 431 cod proc pen, la quale soltanto importando la continuita nel compimento degli Atti processuali non consente, per il principio dell'immediatezza del processo penale, il mutamento delle persone fisiche dei giudici.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)