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Sez. L, Sentenza n. 3223 del 06/06/1979 (Rv. 399594 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399594-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI - DECORRENZA.*

A norma dell'art 429, cod proc civ il credito di lavoro deve essere rivalutato con decorrenza dalla data di maturazione del relativo credito e, con pari decorrenza, deve essere determinato il credito per interessi sulla somma eventualmente rivalutata.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)