Sez. 3, Sentenza n. 1325 del 07/06/1982 Cc. (dep. 20/11/1982) Rv. 156237 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - ESTINZIONE DEL REATO - APPLICABILITÀ DELLA CONFISCA - CONFISCA FACOLTATIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - ESTINZIONE DEL REATO - APPLICABILITÀ DELLA CONFISCA - CONFISCA FACOLTATIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
L'art. 236 C.P., dettante regole generali sulle misure di sicurezza patrimoniali, nel richiamare l'applicabilità di Disposizioni poste per le misure di sicurezza personali, per la confisca eccettua espressamente l'art. 210, che dispone che l'Estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione. Le norme indicate non possono riferirsi alla sola ipotesi della confisca obbligatoria anche in caso di proscioglimento, perché questa è già disposta dall'art. 240 cpv cod. pen. e in tal modo si renderebbe inoperante la espressa previsione derogatoria di cui all'art. 236 cod. pen.; si deve invece ritenere che l'eccettuazione al principio che l'Estinzione del reato rende inapplicabile le misure di sicurezza, fatta per la confisca senza limitazione alcuna, determini la la riferibilità di tale deroga a tutti i casi di confisca, compresi quindi quelli nei quali la confisca è facoltativa: in quest'ultima ipotesi però il giudice deve dar contezza della facoltà esercitata.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)