Sez. 3, Sentenza n. 1454 del 23/09/1985 Cc. (dep. 15/10/1985) Rv. 170712 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA FACOLTATIVA - CONDIZIONE: SENTENZA DI CONDANNA IRREVOCABILE.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA FACOLTATIVA - CONDIZIONE: SENTENZA DI CONDANNA IRREVOCABILE.*
Il presupposto indefettibile della confisca facoltativa, disciplinata dall'art. 240 comma primo cod. pen., è che sia stata pronunziata sentenza di condanna irrevocabile. La regola, desunta dal combinato disposto dagli artt. 236 e 210 cod. pen., secondo la quale l'Estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, va interpretata non come deroga al principio sopra enunciato, ma come volontà del legislatore di impedire che la causa estintiva del reato, sopravvenuta dopo una condanna irrevocabile (amnistia impropria, sospensione condizionale della pena) elimini le misure di sicurezza patrimoniali che ragioni di politica criminale impongono siano mantenute di fronte alla insopprimibile realtà della dichiarata colpevolezza. (V mass n 156236; (V mass n 156237).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 210, Cod. Proc. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)