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Sez. U, Sentenza n. 1457 del 21/05/1973 (Rv. 364185 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITA - CONCESSIONE-CONTRATTO DI UN FONDO DELLA PA - DOMANDA DI PEREQUAZIONE - IMPROPONIBILITA*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364185-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITA - CONCESSIONE-CONTRATTO DI UN FONDO DELLA PA - DOMANDA DI PEREQUAZIONE - IMPROPONIBILITA*

Qualora il rapporto instaurato tra la pa e un privato in ordine alla utilizzazione agricola di un fondo appartenente al patrimonio indisponibile integri una concessione-contratto e non un contratto di affitto di fondo rustico, la domanda diretta ad ottenere dall'autorita giudiziaria ordinaria la riduzione o la perequazione del canone ai sensi delle Disposizioni della legge 12 giugno 1962 n 567, deve essere dichiarata improponibile. L'assoggettabilita del canone al procedimento di adeguamento ad opera del giudice ordinario rimane, infatti, esclusa per la ragione che la Determinazione del canone, imposto dalla pa al privato come corrispettivo, costituisce l'estrinsecazione di un potere discrezionale della medesima pa, in quanto attinente al modo di utilizzazione del bene formante oggetto della concessione. Il canone determinato con l'atto di concessione non puo, poi, essere modificato con un provvedimento del giudice ordinario, giacche tale provvedimento inciderebbe, modificandolo, sull'atto di Determinazione del canone stesso, in violazione della disposizione di cui all'art 4 legge 20 marzo 1865 n 2248, all e. (Conf 8/73, mass n 361750).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)