Sez. U, Sentenza n. 8 del 09/01/1973 (Rv. 361750 - 01)
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI - CONCESSIONI PER USO AGRICOLO DI TERRENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO - ISTITUTO DELLA PEREQUAZIONE GIUDIZIALE DEI CANONI PREVISTO DALLA LEGGE N 567 DEL 1962 - INAPPLICABILITA - DOMANDA RELATIVA PROPOSTA DAL PRIVATO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI - CONCESSIONI PER USO AGRICOLO DI TERRENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO - ISTITUTO DELLA PEREQUAZIONE GIUDIZIALE DEI CANONI PREVISTO DALLA LEGGE N 567 DEL 1962 - INAPPLICABILITA - DOMANDA RELATIVA PROPOSTA DAL PRIVATO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
Pur dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n 11, recante nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici, l'istituto della perequazione giudiziale dei canoni, previsto dalla legge 12 giugno 1962, n 567, non e applicabile alle concessioni-contratto di terreni rientranti nel patrimonio indisponibile dello stato e ceduti in godimento al privato per uso agricolo. Sulla domanda a tal fine proposta dal privato stesso, il giudice ordinario difetta di giurisdizione, in quanto la pronunzia domandata verrebbe comunque ad incidere, modificandolo od integrandolo, sull'atto amministrativo che e a base della concessione. (V 1720/53; 1903/49; 1067/49).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)