diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5925 del 14/11/1979 (Rv. 402602 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIA DEDOTTE MA DIVERSE DA QUELLE POSTE A FONDAMENTO DELL'ACCOGLIMENTO DI UNA DOMANDA O ECCEZIONE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1979-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402602-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIA DEDOTTE MA DIVERSE DA QUELLE POSTE A FONDAMENTO DELL'ACCOGLIMENTO DI UNA DOMANDA O ECCEZIONE - REQUISITI.*

Perche le ragioni gia dedotte nel giudizio di primo grado e diverse da quelle in base alle quali la parte abbia ottenuto l'accoglimento di una domanda o eccezione possano ritenersi riproposte nella fase di appello, e non rinunciate a norma dell'art 346 cod proc civ, non basta un vago e generico richiamo o riferimento alle deduzioni di primo grado, ma e necessario che la volonta di sottoporle al riesame del giudice superiore sia manifestata in modo esplicito e non equivoco. (Conf 2777/75, mass n 376788; (Conf 2875/74, mass n 371306).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)