Sez. 2, Sentenza n. 2777 del 12/07/1975 (Rv. 376788 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ACCOGLIMENTO DI UNA DOMANDA O ECCEZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA CONTROPARTE - APPELLO INCIDENTALE DELLA PARTE VITTORIOSA PER FAR VALERE ALTRE RAGIONI DELLA DOMANDA O ECCEZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA DELLE STESSE - SUFFICIENZA - GENERICO RIFERIMENTO ALLE DEDUZIONI E CONCLUSIONI DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ACCOGLIMENTO DI UNA DOMANDA O ECCEZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA CONTROPARTE - APPELLO INCIDENTALE DELLA PARTE VITTORIOSA PER FAR VALERE ALTRE RAGIONI DELLA DOMANDA O ECCEZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA DELLE STESSE - SUFFICIENZA - GENERICO RIFERIMENTO ALLE DEDUZIONI E CONCLUSIONI DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA.*
La parte vittoriosa, la quale abbia ottenuto l'accoglimento di una domanda o di una eccezione in base ad una delle ragioni addotte a fondamento delle stesse, non ha l'Onere, in caso di impugnazione della controparte, di proporre appello incidentale per far valere, ai fini della conferma della sentenza di primo grado, le altre ragioni da essa prospettate al primo giudice e da questo non esaminate o ritenute infondate o dichiarate - o rimaste - assorbite, essendo a tal fine sufficiente che esse vengano espressamente riproposte, a norma dell'art 346 cod proc civ. a tal ultimo fine, non e sufficiente un vago e generico richiamo o riferimento alle deduzioni e conclusioni del giudizio di primo grado, ma e necessario - pur non occorrendo l'uso di formule solenni - che la volonta di sottoporle al riesame del giudice superiore venga manifestata in maniera esplicita e non equivoca. (V 828/75, mass n 374199; 2058/74, mass n 370350; (V 2452/73, mass n 365861; 1672/73, mass n 364582; (V 895/64, mass n 301276).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)