Sez. 3, Sentenza n. 17178 del 04/12/2002 (Rv. 558953 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Sentenza di appello - Ricorso per cassazione - Termine breve di trenta giorni ex art. 155 e 156, legge n. 89 del 1913 - Decorrenza - Dalla data della notificazione della sentenza a mezzo di ufficiale giudiziario - Equipollenza della comunicazione a mezzo della cancelleria - Esclusione.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, il termine breve di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello (artt. 155 e 156, legge n. 89 del 1913) decorre dalla data di notificazione della sentenza fatta a mezzo di ufficiale giudiziario (art. 273, secondo comma, R.D. n. 1326 del 1914), non costituendo valido equipollente di detta notificazione la comunicazione della sentenza a mezzo della cancelleria.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)