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Sez. 3, Ordinanza n. 4280 del 25/03/2002 (Rv. 553271 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello - Proposizione e deposito - Termine di trenta giorni - Mancato rispetto del termine - Inammissibilità dell'impugnazione - Conseguenze - Richiesta di declaratoria di estinzione dell'azione disciplinare per prescrizione - Preclusione.
Stato
decisa il 2002-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553271-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

A norma degli artt. 154, secondo comma, 155 e 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 273, secondo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, l'impugnazione per cassazione della sentenza d'appello che pronuncia in materia di applicazione di sanzioni disciplinari ad un notaio, deve essere proposta entro trenta giorni dalla sua notificazione e nello stesso termine il ricorso deve essere notificato. Il mancato rispetto di detto termine impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione; tale inammissibilità, essendo originaria, preclude la possibilità di pronunciare in merito alla richiesta di estinzione per prescrizione dell'azione disciplinare, siffatta pronuncia presupponendo che il giudice sia stato legittimamente investito del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 154, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)