Sez. 2, Sentenza n. 1378 del 18/02/1999 (Rv. 523357 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE | Potere del giudice di dichiarare di ufficio la nullità - Limiti - Fattispecie in tema di invalidità di delibera di assemblea condominiale.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE
Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod.civ. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod.proc.civ., con la conseguenza che soltanto se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, mentre, qualora il tema verta direttamente sulla illegittimità di questo, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio, né può essere dedotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella "ab origine" proposta dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)