diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7402 del 12/12/1986 (Rv. 449453 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI DICHIARARE DI UFFICIO LA NULLITÀ - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INVALIDITÀ DI DELIBERA DI ASSEMBLEA CONDOMINIALE.*
Stato
decisa il 1986-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449453-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI DICHIARARE DI UFFICIO LA NULLITÀ - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INVALIDITÀ DI DELIBERA DI ASSEMBLEA CONDOMINIALE.*

Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod. civ. va coordinato col principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che soltanto se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, mentre, qualora il tema verta direttamente sulla illegittimità di questo, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio né può essere dedotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte nell'Esercizio del suo diritto di Azione. Pertanto, è inammissibile in appello una domanda con cui si deduca la nullità di una delibera di assemblea condominiale per un motivo diverso da quello posto a base della domanda di nullità formulata in primo grado. (V 3820/85, mass n 441400; (V 5694/78, mass n 395484; (V 3406/78, mass n 392853; (V 3406/78, mass n 392852; (V 0014/71, mass n 349314; (Conf 0596/84, mass n 432835).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)