Sez. 3 - , Sentenza n. 23710 del 22/11/2016 (Rv. 642987 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Azione nei confronti dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia - Presupposti - Impossibilità di identificazione del responsabile del sinistro - Conseguenze - Legittimazione passiva dell'impresa designata - Successiva identificazione del responsabile - Irrilevanza - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, ove dimostri di non aver potuto identificare il responsabile, in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negligenza, , può agire nei confronti dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, la cui legittimazione passiva sostanziale e processuale rimane ferma per l'intero giudizio, anche ove si accerti successivamente l'identità del responsabile, verso il quale l'impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, può agire in via di regresso.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)